Avviso alle famiglie che abitano in CONDOMINIO: se ti allaghi, sei tu a pagare | La Legge parla chiaro
Se si allaga, paghi (canva.com) - www.guidamamme.it
Le responsabilità per coloro che abitano in un condominio sono sempre tante Anche su questa la legge non fa sconti.
Nelle conversazioni riguardanti la vita in condominio, si discute spesso di costi, regole, tranquillità, ripartizioni millesimali e del ruolo dell’amministratore.
Tuttavia, si riflette raramente su cosa significhi veramente vivere in un ambiente residenziale soggetto a eventi strutturali e naturale sempre più comuni.
Si tende a credere che situazioni estreme siano conseguenza della sola forza della natura, quando, invece, la responsabilità può essere condivisa anche da chi abita e gestisce gli spazi comuni.
Con i tribunali che chiariscono sempre più dettagliatamente i confini di tali responsabilità, trascurare la manutenzione o contare sulla cieca fortuna può portare a conti “salati” (e non “dolci”, per restare in tema).
Il caso in questione
Secondo un caso affrontato dal Tribunale di Milano, come da “NT+Diritto” del Sole 24 Ore, un violento acquazzone aveva allagato un negozio di abiti da sposa, causando danni a mobili, pareti e capi presenti all’interno. La proprietaria ha citato in causa due condomìni vicini, dichiarando che l’acqua era originata tanto dal distacco del tappo di ispezione di un tubo condominiale, quanto dal ritorno dei servizi igienici collegati alla pompa di sollevamento dell’edificio adiacente.
I due coinvolti si sono difesi sostenendo l’eccezionalità dell’evento meteorologico, affermando che la bomba d’acqua, secondo loro, avrebbe reso impossibili misure di prevenzione efficaci. Tuttavia, il Tribunale ha constatato, attraverso testimonianze e consulenze, che entrambe le strutture possedevano sistemi di scarico inadeguati per gestire la quantità di acqua, nonostante fosse parte della normale manutenzione condominiale.

L’assenza di straordinarietà
La sentenza (la n. 7230) indica che, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, il condominio è responsabile delle aree comuni e deve rispondere per i danni derivanti da esse, a meno di prova rigorosa del caso fortuito. Il giudice ha inoltre richiamato precedenti della Cassazione, chiarendo che piogge eccezionali possono escludere la responsabilità solo se dimostrato il loro carattere straordinario attraverso dati oggettivi, come rilevazioni pluviometriche ufficiali. Nel caso in questione, non sono serviti articoli giornalistici e avvisi generali della Protezione civile.
È stata quindi accertata la responsabilità condivisa dei due condomìni, in base all’articolo 2055 del Codice civile, ordinando il risarcimento dei danni subiti dal negozio. Il tribunale ha anche evidenziato che eventi come le bombe d’acqua non possono più essere considerati imprevedibili, e gli amministratori insieme ai condomini devono attuare misure di prevenzione adeguate. Secondo la fonte, per concludere, questa decisione è significativa nel contesto attuale, dove eventi atmosferici estremi sono diventati la norma e la manutenzione ordinaria non può più essere vista come mera opzione facoltativa.
